Sez. VIII
Art. 53
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
In vigore dal 10 feb 2016
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.
3. In deroga all', è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell' anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all', comma 1, lettera b)..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-53