Sez. VIII
Art. 56
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
In vigore dal 24 nov 2007
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-56