Titolo IV

Art. 59

Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico

In vigore dal 24 nov 2007
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all', comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell', comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 59 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento — Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico | Portale Normativo