Art. 59 · Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico
Titolo IV

Art. 59

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Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico

In vigore dal 24 nov 2007
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalità di cui all', comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell', comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-59