Capo IV
Art. 21
Modalità di conservazione dei documenti
In vigore dal 24 nov 2007
1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorità competenti, qualora queste lo richiedano.
2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-21