Art. 21 · Modalità di conservazione dei documenti
Capo IV

Art. 21

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Modalità di conservazione dei documenti

In vigore dal 24 nov 2007
1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorità competenti, qualora queste lo richiedano. 2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-21