Art. 5

Omessa assicurazione obbligatoria

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1234 Omessa assicurazione obbligatoria Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-5

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Art. 5 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. — Omessa assicurazione obbligatoria | Portale Normativo