Art. 5 · Omessa assicurazione obbligatoria

Art. 5

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Omessa assicurazione obbligatoria

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1234 Omessa assicurazione obbligatoria Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-5