Art. 3

Sanzioni per documentazione irregolare

In vigore dal 24 nov 2007
1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro. 2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. È applicata, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-3

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Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. — Sanzioni per documentazione irregolare | Portale Normativo