Art. 3
Sanzioni per documentazione irregolare
In vigore dal 24 nov 2007
1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. È applicata, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-3