Art. 8

Disposizioni finali

In vigore dal 24 nov 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ENAC svolge i compiti previsti dagli , con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-8

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Art. 8 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. — Disposizioni finali | Portale Normativo