Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l', recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie; Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, recante ratifica della Convenzione relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12, recante ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;197#art-1

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Art. 1 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. — Ambito di applicazione | Portale Normativo