Capo IV
Art. 22
Etichettatura, documentazione e confezionamento
In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformità dell'etichettatura, della documentazione e del confezionamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dall', comma 1, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-22