Capo IV

Art. 22

Etichettatura, documentazione e confezionamento

In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformità dell'etichettatura, della documentazione e del confezionamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dall', comma 1, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-22

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Art. 22 Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Etichettatura, documentazione e confezionamento | Portale Normativo