Art. 22 · Etichettatura, documentazione e confezionamento
Capo IV

Art. 22

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Etichettatura, documentazione e confezionamento

In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformità dell'etichettatura, della documentazione e del confezionamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dall', comma 1, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-22