Capo IV

Art. 23

Trasporto e distribuzione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione, che avviene nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti e dei requisiti di cui all', comma 1, lettera h).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-23

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Art. 23 Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Trasporto e distribuzione | Portale Normativo