Art. 23 · Trasporto e distribuzione
Capo IV

Art. 23

23 / 30

Trasporto e distribuzione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione, che avviene nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti e dei requisiti di cui all', comma 1, lettera h).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-23