Capo IV
Art. 23
23 / 30Trasporto e distribuzione
In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione, che avviene nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti e dei requisiti di cui all', comma 1, lettera h).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-23