Capo IV

Art. 17

Persona responsabile

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento, in funzione delle attività svolte dall'istituto dei tessuti, ne designa il responsabile che soddisfa almeno le seguenti condizioni: a) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche; nel caso in cui la persona responsabile sia un biologo, gli deve essere comunque assicurata la possibilità di avvalersi di una professionalità medica per gli aspetti di competenza; b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti. 2. La persona designata ai sensi del comma 1 ha le seguenti responsabilità: a) garantire che i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nell'ambito dell'istituto di cui è responsabile, siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto; b) fornire alla regione o alla provincia autonoma le informazioni richieste ai sensi dell'; c) attuare, relativamente alle attività svolte, le disposizioni previste agli ed agli articoli da 18 a 24. 3. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome della persona responsabile dell'istituto dei tessuti. Qualora la persona responsabile debba essere temporaneamente o permanentemente sostituita, il sopraindicato Ente comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di assunzione delle funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Persona responsabile | Portale Normativo