Art. 13

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 27 set 2007
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-13

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Art. 13 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. — Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie | Portale Normativo