Art. 9
Sanzioni accessorie
In vigore dal 27 set 2007
1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall', comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall', comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall', commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all', comma 6, è disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.
5. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.
6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall', comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall', comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
8. Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall', comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
9. Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.
10. Quando è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.
11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all'autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-9