Art. 7
Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
In vigore dal 27 set 2007
1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall' del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-7