Art. 3

Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore

In vigore dal 27 set 2007
1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata. 2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-3

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Art. 3 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. — Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore | Portale Normativo