Art. 12

Procedimento di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 27 set 2007
1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all'Allegato 5. 3. Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni è l'U.V.A.C. competente per territorio. 4. Salvo quanto previsto dall', commi 10 ed 11, quando una violazione è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell', comma 11, del presente decreto è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia. 6. L'entità delle sanzioni previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-12

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Art. 12 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. — Procedimento di applicazione delle sanzioni | Portale Normativo