Art. 15

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 set 2007
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia Turco, Ministro della salute De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-15

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Art. 15 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo