Art. 15
15 / 15Disposizioni finanziarie
In vigore dal 27 set 2007
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-15