Art. 13
13 / 15Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 27 set 2007
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-13