Art. 15
Relazioni periodiche
In vigore dal 24 ott 2006
1. La Commissione compila ogni due anni relazioni sugli eventuali incendi verificatisi nelle gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, nonché sulla frequenza e sulle cause di tali incidenti, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, valuta e fornisce informazioni sul ruolo effettivo e sull' efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.
2. Il Ministero delle infrastrutture trasmette le relazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea entro la fine di settembre dell'anno seguente al periodo oggetto della relazione.
3. Il Ministero delle infrastrutture elabora, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un piano comprendente un programma per l'applicazione progressiva delle disposizioni del presente decreto alle gallerie già in esercizio di cui all' e lo notifica entro il 30 ottobre 2006 alla Commissione europea Successivamente, il Ministero informa la Commissione europea ogni due anni sullo stato di attuazione del piano e sugli eventuali adeguamenti, fino al 30 aprile 2019.
4. Il Ministro delle infrastrutture presenta annualmente una relazione al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell' anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie. La prima relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-15