Art. 10 ter

Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3

In vigore dal 15 nov 2024
1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all', comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza. 2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di: a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli ; b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all', comma 8.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-10-ter

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Art. 10 ter Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le — Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 | Portale Normativo