Art. 10 ter
Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3
In vigore dal 15 nov 2024
1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all', comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli ;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all', comma 8.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-10-ter