Art. 17

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 24 ott 2006
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli , sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'intermo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per l'esame dei progetti di qualunque importo, in prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dall', comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo