Art. 12

Ispezioni periodiche

In vigore dal 20 nov 2018
1. La Commissione verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all', commi 1 e 2, vengano effettuate al fine di garantire la conformità delle gallerie di cui all', commi 1 e 2, arie disposizioni del presente decreto. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni. 3. La Commissione, se in base alla relazione di ispezione, constata che una galleria non è conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, comunica al Gestore ed al Responsabile della sicurezza le misure destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. La Commissione definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonché qualsiasi altra restrizione o condizione pertinente. 4. Qualora le restrizioni per la circolazione abbiano durata superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia giustificato motivo che potrebbero sorgere problemi di ordine pubblico, queste devono essere adottate d'intesa con gli Uffici territoriali del governo competenti. 5. La galleria è soggetta ad una nuova autorizzazione di esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, nei casi in cui gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali nella costruzione e nel funzionamento, una volta reali7iati tali interventi. 6. I Gestori provvedono a predisporre tutte le misure necessarie allo svolgimento delle ispezioni. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 12, comma 4-bis) che "Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le — Ispezioni periodiche | Portale Normativo