Art. 9
Gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico
In vigore dal 24 ott 2006
1. La Commissione valuta la conformità con i requisiti di cui al presente decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4, di tutte le gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono state aperte al traffico entro il 1° maggio 2006.
2. La Commissione, se accerta che una galleria non è conforme alle disposizioni del presente decreto, comunica al Gestore la necessità di adottare le pertinenti misure per aumentare la sicurezza e ne informa il Responsabile della sicurezza.
3. In tal caso la galleria è messa in esercizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-9