Art. 11

Funzioni ispettive

In vigore dal 20 nov 2018
1. La Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attività, fino all'entrata in operatività dell'elenco di cui all', comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE, si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall' del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all' dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero, nonché dei soggetti di cui all', comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operatività del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso. 2. La Commissione si avvale di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del interno. 2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., la Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui al comma 2, della struttura organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali, mediante apposita convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1. 3. Per i trafori internazionali, le relative Commissioni intergovernative possono avvalersi per le ispezioni dei comitati di sicurezza già da esse istituiti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 12, comma 4-bis) che "Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-10-05;264#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le — Funzioni ispettive | Portale Normativo