Art. 5
Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.
2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale è depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.
3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-5