Art. 4

Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. Il terzo comma dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-4

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Art. 4 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo