Art. 4
Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. Il terzo comma dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:
«In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-4