Art. 9
Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-9