Art. 12

Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e può ordinare le ispezioni ritenute opportune. 2. La stessa vigilanza è esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo