Art. 15
Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia può disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarità punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarità commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-15