Art. 17
Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-17