Art. 19
Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-19