Art. 24
Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 142. - 1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-24