Art. 24

Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 142. - 1. È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3; b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-24

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Art. 24 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo