Art. 27

Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-27

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Art. 27 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo