Art. 27
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-27