Art. 29

Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. 2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni. 3. Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. 4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-29

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Art. 29 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo