Art. 33
Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 149. - 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio.
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando è applicata in sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-33