Art. 38

Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-38

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Art. 38 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo