Art. 38
38 / 55Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-38