Art. 2
Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«. - 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.
2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3. Quando è chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-2