Art. 3

Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. L' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonché negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato. 2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli , comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-3

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Art. 3 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 | Portale Normativo