Art. 3
3 / 55Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonché negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli , comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249#art-3