Art. 10
Disposizioni finali
In vigore dal 13 ott 2006
l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-10