Art. 9
Utilizzabilità delle segnalazioni
In vigore dal 13 ott 2006
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede penale, le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-9