Art. 6
Segnalazioni volontarie
In vigore dal 13 ott 2006
1. L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all', ma che secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
2. La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 può essere effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui all'.
3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-6