Art. 7

Scambio e diffusione delle informazioni

In vigore dal 13 ott 2006
1. L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonché degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all', comma 2. 2. L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all', comma 3, affinché possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione. 3. L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione. 4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi dell', comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-05-02;213#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. — Scambio e diffusione delle informazioni | Portale Normativo